La sezione IV del Capo III del titolo XII detta la disciplina penale dei delitti contro la inviolabilità del domicilio tutelato dall’art. 14 della Costituzione che così recita: “Il domicilio è inviolabile. Impar vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla https://bookmarkforest.com/story18433054/la-%C3%BAltima-gu%C3%ADa-a-reati-edilizi-e-urbanistici